Animali in condominio: come essere in regola

Gli animali sono sempre più parte della nostra quotidianità, possedere animali domestici è ormai divenuta quasi un’abitudine tanto che nel 2016 si è iniziato a parlare di una tassa sul possesso di animali domestici. Fortunatamente, la legge non è mai stata approvata, tuttavia qualche regola per chi  ama gli animali e la loro compagnia è stata fissata e in particolare oggi parliamo dei regolamenti relativi al condominio.

L’art. 1138 c. 5 c.c., introdotto della legge 220/2012, recita testualmente:

«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Ma cosa si intende per animali domestici? Ecco di seguito qualche delucidazione.

L’animale domestico, inteso secondo la norma, ha un senso più stretto di quello di uso comune. Infatti, la dicitura si riferisce unicamente a cani, gatti, uccellini da gabbia, criceti e pesci da aquario, ma possono esserci delle eccezioni.

Secondo la legge, sono infatti considerati selvatici «tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all’uomo» 

La violazione della suddetta norma comporta l’arresto o l’ammenda. Per detenere, vendere e commercializzare gli animali indicati è necessario disporre di una certificazione CITES, acronimo di “Convention on International Trade in EndangeredSpecies of wild fauna and flora” ovvero la convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione, anche nota come Convenzione di Washington di cui l’Italia è firmataria.

In definitiva, la legge è sempre un campo minato, ma in qualche modo è possibile destreggiarsi, soprattutto affidandosi alle conoscenze di professionisti. In particolare è sempre consigliato leggere il proprio regolamento condominiale o rivolgersi direttamente all’amministratore dello stabile in cui si vive per non rischiare a posteriori di incappare in sanzioni economiche o penali.

 

 

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