Glossario edilizia libera pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sabato 7 Aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante

Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

Un decreto che avrebbe dovuto essere emanato oltre un anno fa, ma che mette in rilievo attraverso il Glossario di edilizia libera allegatovi gli interventi di edilizia realizzabili senza un consenso o permesso specifico da parte del comune, si tratta quindi di tutte quelle opere edili che non richiedono autorizzazioni Cil, Cila o Scia.

Chiaramente, devono sempre essere rispettate e tenute in considerazione le regolari normative in vigore quali le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, quelle di tutela dal rischio idrogeologico, le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) e ogni particolare regolamento del territorio.

Ma andiamo più nello specifico ed ecco i campi riportati nella tabella che costituisce il Glossario, (documento che potete scaricare cliccando QUI).

  • Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
  • L’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
  • L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.
  • L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

Nel particolare sono dodici le categorie di intervento elencate e specificate nel Glossario che entrerà in vigore dal 22 Aprile 2018, e sono le seguenti:

  • manutenzione ordinaria
  • pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  • depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc
  • eliminazione delle barriere architettoniche
  • attività di ricerca nel sottosuolo
  • movimenti di terra
  • serre mobili stagionali
  • pavimentazione di aree pertinenziali
  • pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici
  • aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza
  • manufatti leggeri in strutture ricettive
  • opere contingenti temporanee

A questo documento, seguirà poi un secondo glossario già previsto con successivi decreti che comprenderà invece quelle opere che necessitano di autorizzazione, un ulteriore guida per ridurre le incertezze normative relative all’edilizia libera da autorizzazioni.

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