Adesso è chiaro: per la cedolare secca a canone concordato è d’obbligo il timbro delle associazioni

I dubbi erano sorti a cavallo tra il 2017 e il 2018, quando Confabitare chiese chiarimenti riguardo l’articolo 1 comma 8 del Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017.

In sostanza si tratta di 3 questioni:

  • Se per i contratti di affitto a canone concordato è obbligatoria la validazione (cioè il timbro) di almeno una delle associazioni firmatarie dell’accordo;
  • Se l’Agenzia delle entrate è tenuta alla registrazione dei contratti di locazione a canone concordato non muniti dell’attestazione e se, successivamente, potrà svolgere verifiche sulla loro regolarità;
  • Se i Comuni – e lo Stato – debbano concedere comunque i benefici fiscali del canone concordato anche ai soggetti che non hanno richiesto l’attestazione di conformità.
Ecco cosa indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardo la corretta stipula dei contratti di affitto a canone concordato.

Seppur non sia necessario ricorrere alle associazioni di categoria per determinare il canone, è assolutamente obbligatorio che le stesse associazioni applichino un timbro di validità sui contratti. In pratica occorre uno strumento di accertamento riguardo la conformità, che è il timbro. La verifica assicura i presupposti per l’accesso all’agevolazione fiscale e la sussistenza degli elementi perché questa si applichi. La validazione mette tutti tranquilli anche in caso di accertamenti.

Pertanto, il canone concordato può essere determinato senza le associazioni ma è d’obbligo il loro ok tramite il timbro. La validazione, ovviamente, avviene solo se il contratto è conforme agli accordi Comuni-Associazioni e ne rispetta tutti i parametri.

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