La legge (articoli 1576 e 1609 del codice civile) stabilisce che sono a carico del locatore tutte le riparazioni necessarie durante la locazione, salvo quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Si tenga conto che le spese straordinarie (quelle cioè che, salvo diverso accordo, sono a carico del proprietario) sono quelle che non sono normalmente o prevedibilmente necessarie a causa del normale godimento dell’appartamento e che presentano un costo sproporzionato rispetto al canone di locazione; sono spese straordinarie anche quelle relative ad opere di manutenzione di notevole entità che abbiano come scopo quello di evitare il degrado del bene, cioè dell’appartamento, e che siano particolarmente onerose sotto il profilo economico (questo è il senso di ciò che stabilì la Corte di cassazione con sentenza n. 27.540 del 10 dicembre 2013).
Si precisa, infine, che:
– per questo tipo di azioni (rimborsi di spese eseguite in relazione ad un contratto di locazione) la prescrizione è di dieci anni;
– se nel corso di un giudizio in cui quest’ultimo sarà intervenuto direttamente o sarà stato chiamato, verrà dimostrata l’esistenza dell’accordo tra il locatore ed il conduttore, il primo non potrà essere ritenuto obbligato al pagamento di queste spese.