La privacy in condominio: le nuove modifiche del GDPR

Nelle ultime settimane si è parlato abbondantemente del GDPR, ma in cosa consiste effettivamente? Noi di Studio Bettani abbiamo approfondito l’argomento e abbiamo deciso di rendere il tutto più chiaro in questo articolo.

Il GDPR, ovvero General Data Protection Regolation, è più specificatamente conosciuto come Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, e verrà applicato dal 25 Maggio 2018.

Una rettifica dei regolamenti sulla privacy che va a toccare anche i condomini e quindi la gestione condominiale, in particolare il ruolo di amministratore avrà un notevole rilievo nell’applicazione di tali norme. Per capire meglio, è bene soffermarsi sulla definizione applicata di trattamento dei dati, da non dare per scontata.

TRATTAMENTO DEI DATI è la terminologia che corrisponde a qualsiasi operazione di raccolta, archiviazione, utilizzo, consultazione, aggiornamento, cancellazione, effettuata utilizzando dati personali.

Appare chiaro come nella gestione condominiale, l’amministratore sia in obbligo di svolgere tutte le sopracitate attività e sia di conseguenza una delle figure più coinvolte nei nuovi regolamenti. La sua figura va inoltre a rivestire il duplice ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati, quale rappresentante legale del condominio, e questo implica un comportamento notevolmente più rigido in materia di dati personali.

Ma andiamo più nello specifico, ed ecco quindi qualche regola pratica da seguire per non andare contro queste rigide normative.

  • Il singolo condomino ha diritto a conoscere i propri dati e chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione ma non può conoscere le informazioni che riguardano altri condomini.
  • L’amministratore, su richiesta del singolo condominio, può far visionare ed eventualmente estrarre copia delle movimentazioni bancarie afferenti il condominio, con spese a carico del richiedente.
  • Il conduttore di un immobile in affitto ha diritto all’accesso ai propri dati personali e agli altri diritti garantiti dal codice della privacy, ma non può chiedere l’accesso ai dati sulla gestione del condominio.
  • Le informazioni divulgate tramite la bacheca condominiale devono essere di carattere generale. Non possono quindi essere divulgate informazioni specifiche sui singoli condomini, né dati a essi strettamente riferibili.
  • Gli eventuali inadempimenti di condomini che riguardano la gestione condominiale possono essere discussi e dichiarati in sede di assemblea condominiale o previa richiesta all’amministratore. Tuttavia l’amministratore è obbligato a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che ne facciano richiesta, i dati dei condomini morosi.
  • In assemblea condominiale, possono partecipare persone esterne al condominio (come ad esempio tecnici o consulenti), ma solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto all’ordine del giorno che li riguarda.
  • I sistemi di videosorveglianza sono regolamentati in modo differente a seconda che siano installati per fini privati oppure su parti comuni. L’impianto di videosorveglianza per fini propri non richiede alcun cartello di avviso, ma deve coprire esclusivamente un’area delimitata. Queste regole sono applicabili anche ai videocitofoni e apparecchi che visualizzano immagini. La stessa assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.
  • Il trattamento dei dati può essere effettuato anche senza il consenso degli interessati quando è previsto da un obbligo di legge oppure quando è necessario per adempiere a obblighi contrattuali.

Questi sono solo alcune applicazioni della nuova normativa, tuttavia il regolamento è estremamente vasto motivo per cui per qualsiasi chiarimento è sempre bene rivolgersi al proprio amministratore condominiale o direttamente a degli esperti.

2 commenti su “La privacy in condominio: le nuove modifiche del GDPR

  • Se nell’Assemblea Condominiale i condomini approvassero la pubblicazione in bacheca della situazione dei pagamenti individuali delle quote condominiali condomini morosi si starebbero infrangendo le regole europee sulla privacy. Se esistono condomini morosi, si può informare l’assemblea e stabilire delle procedure per affrontare questo problema?

    • Gentile Alejandro,
      sulle bacheche condominiali, per la normativa in vigore, possono essere affissi SOLO avvisi di carattere generale (anomalie nel funzionamento di impianti, termini per il pagamento di rate, ecc…), non invece comunicazioni relative a singoli condomini e in particolare non possono essere affissi avvisi sulle morosità. Poiché la bacheche sono necessariamente esposte anche a terzi non condomini, ne va evitato l’utilizzo per la diffusione di dati personali, compreso la pubblicazione di verbali condominiali.
      Le morosità, invece, possono essere discusse in sede di assemblea, considerando che alla stessa partecipano solo i condomini (a parte casi nei quali terzi devono relazionare per questioni inerenti la gestione del Condominio).

      Il GDPR è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, ti allego il link nel caso tu voglia leggerlo:
      http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=false.

      Quindi il provvedimento entrerà in vigore dal 19/09/2018.

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